Statuto Fondazione ISI
Art. 1 - Costituzione
È costituita una Fondazione denominata
"Fondazione ISI”
con sede in Milano, via Pace n. 21.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della fondazione si esauriscono nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
Art. 2 -
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Art. 3 - Scopi
La Fondazione intende operare nell’ambito della formazione, della promozione della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico in ambito sanitario e si propone in particolare di:
- promuovere, gestire e sostenere, in qualunque modo iniziative di istruzione, formazione e aggiornamento culturale, scientifico e professionale dirette al personale che opera nel settore sanitario con particolare attenzione all’odontostomatologia e alla chirurgia maxillo facciale operando prevalentemente nell’ambito del sistema dell’educazione continua in medicina e sviluppo professionale così come regolamentato a livello regionale e nazionale;
- valorizzare il patrimonio scientifico, culturale, organizzativo, storico delle imprese sociali e delle cooperative sociali che organizzano e gestiscono, servizi sanitari e sociali prevalentemente per la prevenzione e la cura delle malattie della bocca e dei denti attraverso il sostegno finanziario e la partecipazione alla vita imprenditoriale e sociale delle predette organizzazioni anche per il tramite dell’acquisizione di partecipazioni sociali.
La fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle sopra indicate, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge, quali :
- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero nell’ambito della vigente normativa;
- compiere studi e ricerche;
- curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;
- stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare alla base sociale o concorrere alla costituzione di società cooperative sociali, fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di imprese sociali, nonché partecipare a società dei medesimo tipo.
Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
Art. 4 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dai contributi dei fondatori costituiti dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili e immobili che pervennero, pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stesa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati;
- dai contributi degli aderenti e dei sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dalle partecipazioni e interessenze possedute.
La Fondazione dovrà impiegare il proprio patrimonio esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 5 - Esercizio finanziario L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il consiglio generale approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relaziona del Collegio dei revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell'ambito della rispettive competenze, possono contrarre impegni a assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del comitato esecutivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal consiglio di amministrazione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
E vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 6 - Partecipanti “aderenti”
Possono ottenere la qualifica di “aderenti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal consiglio generale.
Hanno altresì facoltà di ottenere la qualifica di “aderenti” i partecipanti alle attività di formazione, scientifiche e culturali della fondazione.
La qualifica di “aderente” dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Art. 7 - Partecipanti “sostenitori”
Possono ottenere la qualifica di “sostenitori” le persone fisiche che svolgono per la fondazione una attività professionale e scientifica, di particolare rilievo.
Possono acquisire altresì la qualifica di “sostenitori” le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con l'attribuzione di rilevanti beni materiali o immateriali ovvero che collaborano con la fondazione a realizzare a programmi didattici o scientifici che possono dare alla fondazione stessa un significativo contributo d’opera e prestigio.
I “sostenitori” possono venire nominati “fondatori” purché contribuiscano al patrimonio ai sensi dell'art. 10.
Art. 8 - Prerogative dei partecipanti
La qualifica di «aderente» e «sostenitore", dà diritto, in considerazione della importanza di tali categorie per la vita e lo sviluppo della Fondazione, a quanto previsto dal successivo articolo 20. Gli aderenti e i sostenitori possono inoltre accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima , come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente.
Possono essere nominati "aderenti", "sostenitori", a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'estero.
Art. 9 - Fondatori
Sono fondatori, tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della fondazione cui è stato allegato il presente statuto.
Possono divenire fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal consiglio generale stesso ai sensi dell'art. 12 del presente statuto,e che siano in possesso di requisiti di professionalità ed onorabilità tali da poter contribuire allo sviluppo della fondazione.
L’attribuzione della qualifica di fondatore è deliberata all’unanimità (dei presenti) del consiglio generale, sulla base di una valutazione dei requisiti di cui sopra.
La posizione di fondatore è trasmissibile solo per successione “mortis causa”, secondo le norme di legge, ma non è divisibile. In caso di con titolarità della posizione di fondatore in capo a due o più eredi o legatari, tutti i diritti da essa derivanti sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell’art. 2347 c.c..
Art. 10 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il consiglio generale;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti;
- l'assemblea di partecipazione;
Art. 11 - Consiglio generale
Il consiglio generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Esso è costituito da tutti i fondatori.
La veste di membro del consiglio generale non è incompatibile con quella di membro del consiglio amministrazione.
Il consiglio generale ha il compito di:
- nominare, eventualmente secondo un regolamento interno da adottarsi, i membri del consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14;
- nomina il consiglio dei revisori;
- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 7 ed 8 possono divenire aderenti e sostenitori;
- procedere alla nomina dei fondatori;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare il Presidente e uno o più vice presidenti della Fondazione scegliendoli tra i membri del consiglio di amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo e il programma di attività, predisposti dal consiglio di amministrazione;
- approvare le modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;
Il consiglio generale ha facoltà di nominare un presidente onorario della Fondazione.
Art. 12 - Convocazione e quorum
Le riunioni del consiglio generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
Il consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo del membri.
Il consiglio generale è convocato dal presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax Inviato con tre giorni di preavviso.
Nel caso di impossibilità ad intervenire al consiglio, ciascun membro può delegare per iscritto un altro membro a rappresentarlo.
Il consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza del membri. In seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, esso delibera a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Delle adunanze del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario generale.
Art. 13 - Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri eletti dal consiglio generale, che può sceglierli tra tutte le categorie di partecipanti.
Il consiglio generale, qualora lo ritenga utile e opportuno, può nominare fino ad altri due membri, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone proposti dall’assemblea degli aderenti e sostenitori che ritenga particolarmente utili all'attività della Fondazione. In tal caso, il consiglio di amministrazione sarà composto da un massimo di sette membri.
Tutti i membri dei consiglio di amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati.
Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il consiglio generale deve provvedere alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
- proporre al consiglio generale le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi, e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all’ art. 3;
- predisporre il bilancio di previsione e il conto consultivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- nominare gli “aderenti” e “sostenitori” ai sensi del presente statuto;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare il segretario generale, determinandone la eventuale retribuzione e la qualifica del rapporto;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il consiglio stesso ovvero ad un comitato esecutivo nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Art. 14 - Convocazione e quorum
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno meta dei suoi membri, a mezzo di e-mail o fax spediti con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma inviato con tre giorni di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente Indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Le delibera constano di apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario esteso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
Art. 15 - Presidente
Il presidente della Fondazione è anche presidente del consiglio di amministrazione e dura in carica anch’egli per tre esercizi.
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il presidente può delegare singoli compiti al vicepresidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne svolge le funzioni.
In particolare, il presidente cura le relazioni con enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di Instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Egli inoltre, in accordo con il direttore scientifico, sottopone al consiglio di amministrazione la linee generali di programma e le specifiche iniziativa che rientrano negli scopi dalla fondazione.
Nel caso in cui non sia nominato il segretario generale ai sensi del successivo art. 17 ne svolge le funzioni eventualmente avvalendosi di collaboratori.
Art.16 - Segretario generale
Il segretario generale può essere nominato dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce la durata dell'incarico. Il segretario generale, quando nominato, è responsabile operativo dell'attività della Fondazione. In particolare, il segretario generale;
- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del consiglio di amministrazione nonché agli atti del presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.
La nomina del segretario generale è facoltativa, a discrezione del consiglio di amministrazione.
Art. 17 - Direttore della Formazione
Il Consiglio generale nomina, fissandone il compenso e il tipo di rapporto collaborativo, un Direttore della Formazione con il compito di stabilire i programmi delle attività di istruzione, formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, proponendoli al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
Il direttore della Formazione non può essere scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione. In caso contrario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.
Art. 18 - Collegio dei revisori dei conti
Il collegio del revisori dei conti è composto da tre membri effettivi a due supplenti, nominati dal consiglio generale; almeno uno dei membri deve essere scelto tra persone iscritte nell’albo dei revisori contabili.
Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il collegio resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere confermati.
I componenti del collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 19 - Assemblea di partecipazione
L'assemblea di partecipazione è costituita dagli “aderenti” e dai “sostenitori” e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
All'assemblea di partecipazione spetta il compito formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della fondazione già delineati ovvero da individuarsi, nonché sul bilancio consuntivo e preventivo.
All’Assemblea di partecipazione deve essere sottoposta la bozza di bilancio consuntivo e preventivo in modo da consentire a questa di esprimere il proprio parere consuntivo in merito preventivamente all’approvazione dello stesso da parte del Consiglio generale. Se richiesto dal consiglio generale procede a quanto previsto dal precedente articolo 14 comma secondo.
L’assemblea è presieduta dal presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.
L'assemblea di partecipazione può anche riunirsi in forma plenaria come, momento di confronto e analisi in cui si incontrano tute le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli uffici e/o delegazioni estere, se presenti, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, istituzioni o enti italiani o esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.
Art. 20 - Clausola arbitrale
Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri casi designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
La sede dell'arbitrato sarà Milano.
Art. 21 - Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del consiglio generale, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità e comunque nel rispetto delle norme di legge vigenti.
Art. 22 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
Milano, 26 febbraio 2008